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PRESCRIZIONI PER LA VERIFICA DEI GAS DI SCARICO DEGLI AUTOVEICOLI IN CIRCOLAZIONE AI SENSI DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA’ EUROPEE N. 92/55/C.E.E. La gazzetta ufficiale n.56 del 7 marzo u.s. pubblica il decreto del Ministero Dei Trasporti e Della Navigazione datato 5 febbraio c.a. emanato di concerto con i Ministeri Dell’Ambiente e Della Sanità recante norme in materia di verifica dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione. Secondo quanto previsto dal provvedimento in questione, per veicoli s’intendono tutti i veicoli dotati di motore ad accensione comandata o ad accensione spontanea destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote, una massa a pieno carico autorizzata di almeno 400 kg ed una velocità massima per costruzione pari o superiore a 50 km/h, ad eccezione dei veicoli su rotaia, delle trattrici e macchine agricole, delle macchine operatrici nonché dei veicoli a quattro ruote classificati motoveicoli ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento le emissioni inquinanti allo scarico degli autoveicoli in circolazione devono soddisfare le prescrizioni tecniche contenute nell’allegato al decreto stesso, allegato che riportiamo di seguito. 1. Autoveicoli dotati di un motore ad accensione comandata le cui emissioni non sono governate da un sistema perfezionato di controllo, quale ad esempio un convertitore catalitico a circuito chiuso a tre vie con regolazione a sonda lambda. 1.1 Devono essere effettuati i seguenti controlli del veicolo, con motore e carburante nello stesso stato in cui si trovano all’atto dell’accertamento stesso: a) esame visivo dell’impianto di scarico volto ad accertare l’assenza di fughe e dispersioni; b) se del caso, esame visivo del sistema di controllo delle emissioni, volto ad accertare la presenza sul veicolo dell’equipaggiamento indispensabile; c) determinazione del tenore di ossido di carbonio (CO) nel gas di scarico, con il motore al regime minimo in conformità alle procedure proposte dal costruttore ed applicate all’atto dell’approvazione o dell’omologazione del tipo. Oppure, ove la relativa documentazione non sia disponibile da parte dell’utente, in conformità delle procedure previste al Capo III, del punto c1); della circolare 22 maggio 1995, n. 88/1995, del Ministero dei trasporti e della navigazione. 1.2 Per il controllo previsto al punto I.1c deve essere utilizzato un analizzatore di gas conforme a quanto prescritto dell’arte. 241 e dall’appendice X al titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. 1.3 Il valore limite per il tenore di ossido di carbonio misurato con motore disinnestato al regime di minimo e:
b) per i veicoli immatricolati per la prima volta a partire dal 1’ ottobre 1986: 3,5% vol; c) per i veicoli omologati antecedentemente all’atto OM 9439 o riconosciuti nel tipo antecedentemente all’atto RT 1902, ed immatricolati anteriormente al 1’ ottobre 1986, il limite di ossido di carbonio e quello derivante da un’accurata messa a punto del sistema di alimentazione e del sistema di accensione, secondo le prescrizioni della casa costruttrice, tale da renderlo minimo tra quelli possibili, compatibilmente con le normali prestazioni del motore. Detta messa a punto deve essere eseguita da una delle imprese di autoriparazione, consorzi o società consortili previsti dall’arte. 80, comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o dall’art.1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1994, ed il valore di ossido di carbonio rilevato deve essere da questi certificato. 1.4 All’atto dell’accertamento deve essere inoltre certificata Inidoneità del veicolo a utilizzare benzina super senza piombo. 1.5 Per i veicoli alimentati a benzina-GPL o a benzina - metano, le verifiche debbono essere effettuate con entrambi i carburanti. 2. Autoveicoli dotati di motose ad accensione comandata le cui emissioni sono governate da un sistema perfezionato di controllo, quale ad esempio un convertitore catalitico a circuito chiuso a tre vie con regolazione a sonda lambda. 2.1 Devono essere effettuati i seguenti controlli del veicolo, con motore e carburante nello stato in cui si trovano all’atto dell’accertamento stesso: a) esame visivo dell’impianto di scarico volto ad accertare I’assenza di fughe o dispersioni e la completezza di tutte le parti; b) esame visivo del sistema di controllo delle emissioni, volto ad accertare la presenza sul veicolo dell’equipaggiamento richiesto; c) determinazione dell’efficienza del sistema di controllo delle emissioni dei veicoli mediante misurazione del valore lambda e del tenore di ossido di carbonio nel gas di scarico, in conformità alle procedure proposte dal costruttore ed applicate all’atto dell’approvazione o dell’omologazione del tipo. Oppure, ove la relativa documentazione non sia disponibile da parte dell’utente, in conformità alle procedure previste al Capo III, punto c2), della circolare 88/1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione. 2.2 Per il controllo previsto al punto 2.1c deve essere utilizzato un analizzatore di gas conforme a quanto prescritto dall’art. 241 e dalla appendice X al titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. 2.3 I valori limite per i parametri di cui al precedente punto 2.1c sono: a) Tenore di ossido di carbonio: misurazione con motore al regime di minimo: 0,5% vol.; misurazione con motore al regime di 2000 –: 2500 giri al minuto: 03% vol. b) Valore del rapporto lambda: Il valore di lambda, misurato con il motore al regime di 2000 –: 2500 giri al minuto, deve essere pari a 1+ 0,03 o conforme alle specifiche del costruttore, se esibite dall’utente. 2.4 Per i veicoli alimentati a benzina-GPL o a benzina-metano, le verifiche debbono essere effettuate con entrambi i carburanti. 3. Autoveicoli dotati di un motore ad accensione spontanea. 3.1 Deve essere effettuato il seguente controllo del veicolo, con motore e carburante nello stato in cui si trovano all’atto dell’accertamento stesso: a) esame visivo dell’impianto di scarico, volto ad accertare I’assenza di fughe o dispersioni; b) misurazione dell’opacità delle emissioni allo scarico, in accelerazione libera in conformità alle procedure previste al capo III punto b) della circolare n. 88/1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione. 3.2 Per il controllo previsto al punto 3.1b deve essere utilizzato un opacimetro conforme a quanto prescritto dall’art. 241 e dall’appendice X al titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. 3.3 Il valore limite per il livello di opacità delle emissioni allo scarico e quello registrato sulla piastrina conformemente al decreto ministeriale 5 agosto 1974 di recepimento della direttiva 72/306/C.E.E. Ove tale dato non sia disponibile, non dovranno essere superati i seguenti valori limite del coefficiente di assorbimento: per i veicoli dotati di motore ad aspirazione naturale: 2,5 m-i; per i veicoli dotati di motore a turbocompressione: 3,0 m-i. Sono esentati da tali requisiti i veicoli immatricolati per la prima volta in altri Stati della Comunità europea anteriormente al 1’ gennaio 1980. Il Decreto in questione prevede altresì la possibilità da parte della Direzione Generale della M.C.T.C. di fissare, su richiesta del costruttore, eventuali deroghe per i limiti previsti, mentre preannunzia la prossima pubblicazione di un ulteriore provvedimento sulla disciplina relativa alla revisione dei veicoli limitatamente al controllo dell’inquinamento atmosferico.
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